LEGALIZZAZIONE E APOSTILLE

La nostra agenzia presta anche servizi di legalizzazione dei documenti, sia in Italia sia all’estero.
Esistono due tipi principali di legalizzazione: l’apostille e la legalizzazione consolare.
La scelta del tipo di legalizzazione, in ogni caso concreto, dipende dal Paese di destinazione
del documento, cioè dallo Stato agli organi ufficiali del quale il documento dovrà essere presentato successivamente.
L’apostille (originariamente derivante dal latino “a post illa” ovvero “dopo quelle cose”, poi tradotta in francese con il termine “apostille”) è una certificazione che convalida per l’uso internazionale l’autenticità di un atto pubblico, ed in particolare un atto notarile.
Sostituisce quindi la legalizzazione del documento effettuata presso l’ambasciata dello Stato in cui verrà utilizzato.
Ha validità nei soli Paesi sottoscrittori della Convenzione dell'Aja del 1961[1] e deve essere apposta da una della Autorità identificate nella Convenzione stessa[2]
La maggior parte degli Stati occidentali accetta la convalida dei documenti mediante apostille, ma alcuni Stati del Sud America e gran parte del mondo arabo richiedono ancora la legalizzazione del documento da parte del loro consolato nel Paese d’origine.
Fra Italia e Belgio, Francia, Irlanda o Danimarca non è necessaria alcuna forma
di legalizzazione dei documenti in base alla Convenzione di Bruxelles del 1987[3]

Il timbro dell’apostille

  • La procedura dell’apostille è a volte definita come “legalizzazione semplificata” e questo per due motivi. Da una parte perché si effettua abbastanza velocemente e soltanto in base a un’istanza incaricata e, dall’altra, perché il documento acquisisce valore legale sul territorio di tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja, che si applica agli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio
    di un altro Stato contraente.
    Sono considerati atti pubblici, giusta la presente Convenzione:
    a) i documenti emananti da un’autorità o da un funzionario sottoposto a una giurisdizione
    dello Stato, compresi quelli che promanano da un pubblico ministero, da un cancelliere o da
    un usciere di giustizia;
    b) i documenti amministrativi;
    c) gli atti notarili;
    d) le dichiarazioni ufficiali quali menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma apposti su un atto privato.

    Tuttavia la presente Convenzione non si applica:
    a) ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari;
    b) ai documenti amministrativi concernenti direttamente un’operazione commerciale o doganale.
    Se, invece, lo Stato per il quale preparate il documento non è membro della Convenzione dell’Aja, è indispensabile la legalizzazione consolare.

 

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